Avviso di ritardo nel pagamento e imminente registrazione dei dati nei sistemi di informazioni creditizie


Che cos’è

L’articolo 4, comma 7 del “Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, puntualità e affidabilità nei pagamenti” prevede che l’iscrizione in una banca dati come cattivo pagatore deve essere sempre preceduta da un preavviso:

“Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all’invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l’interessato circa l’imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all’interessato.”

Obbligo di preavviso di 15 giorni per i cattivi pagatori

Avviso mancato pagamento e registrazione SIC cattivo pagatoreSecondo la normativa in vigore in Italia, dunque, nel caso in cui si verifichi un ritardo nel pagamento di una rata di un prestito, di un mutuo, di un finanziamento, la banca o la società finanziaria che ha emesso il finanziamento deve avvertire il consumatore dell’imminente registrazione dei dati in un SIC qualora non venga effettuato il pagamento.

Infatti prima di procedere alla segnalazione del cattivo pagatore in una centrale rischi o in un SIC, la banca ha l’obbligo di inviare all’interessato un preavviso almeno 15 giorni prima.

Il preavviso funge da sollecito di pagamento e ha lo scopo da un lato di permettere al soggetto moroso di regolarizzare la sua posizione e non incorrere quindi nella segnalazione nelle banche dati dei cattivi pagatori.

Se una banca o una finanziaria segnala un cliente come cattivo pagatore in una centrale rischi senza avergli prima inviato un preavviso, la segnalazione risulta illegittima. In questo caso il cliente può chiedere la cancellazione dei dati dagli archivi del SIC e potrebbe ottenere anche un risarcimento del danno, sia di tipo patrimoniale che non patrimoniale.

Va precisato che la comunicazione di avviso di ritardo nel pagamento e imminente registrazione dei dati in un SIC deve avvenire tramite raccomandata A.R. (cioè con avviso di ritorno) oppure con un altro strumento equivalente, come ad esempio la posta elettronica certificata (PEC). Il preavviso non può invece essere inviato per posta ordinaria, pena la sua nullità (a meno che l’istituto di credito non riesca a dimostrare che il cliente l’abbia ricevuta, cosa non facile).

Esistono infatti varie decisioni da parte dell’Arbitrato Bancario Finanziario (ABF) che si è trovato spesso nella situazione di valutare casi in cui il cliente si è trovato segnalato come cattivo pagatore in seguito a ritardi nei pagamenti, senza essere mai stato avvertito dalla finanziaria.

Nel caso di primo ritardo nel pagamento di una rata, se la posizione non viene sanata entro 15 giorni dalla ricezione del preavviso, la banca è autorizzata a trasmettere la segnalazione del ritardo al SIC.

Lo scopo del preavviso è infatti quello di permettere al cliente di regolarizzare la sua posizione ed effettuare il pagamento.

Accessibilità ai dati sui ritardi nei pagamenti

Nel caso si tratti di un SIC che archivia solamente informazioni di tipo negativo, i dati relativi al primo ritardo nei pagamenti rimangono negli archivi per almeno 120 giorni (cioè 3 mesi) dalla data di scadenza del pagamento non effettuato o (nel caso di mancato pagamento) dal momento in cui sono scadute almeno quattro rate mensili non regolarizzate.

Per quanto riguarda invece i sistemi di informazioni creditizie di tipo positivo e negativo, i dati relativi al primo ritardo di pagamento sono visibili negli elenchi dopo 60 giorni dall’aggiornamento mensile da cui risulta il mancato pagamento di una rata, oppure dal momento in cui sono scadute almeno due rate mensili consecutive non pagate.
Se il primo ritardo nel pagamento riguarda una delle ultime due rate del prestito o del finanziamento, allora i dati sono visualizzabili da subito.
Se invece il ritardatario è un’impresa o un professionista, i dati del primo ritardo possono essere visualizzati dopo 30 giorni dall’aggiornamento mensile o nel caso di mancato pagamento di una rata.