Quando ci si ritrova ad essere stati segnalati come cattivi pagatori l’accesso al credito diventa più difficile. In alcuni casi, alcune società finanziare propongono dei prestiti con cambiali.
Vediamo quindi meglio cosa sono e come funzionano le cambiali.
Definizione di cambiale
Significato e nozione di cambiale. La cambiale è un titolo di credito, solitamente all’ordine, che ha principalmente la funzione di rimandare il pagamento di una determinata somma di denaro.
La cambiale è un documento cartaceo, una forma di pagamento scritta, un titolo che contiene l’obbligo incondizionato di pagare (“cambiale tratta”) oppure la promessa incondizionata di pagare (“cambiale pagherò”) una determinata somma di denaro, nel luogo indicato e alla scadenza indicata sulla cambiale.
Esistono due tipologie di cambiali: la cambiale propria (chiamata anche pagherò cambiario o vaglia cambiario) e la cambiale tratta.
Nel caso della cambiale pagherò, l’emittente, cioè l’autore del titolo, si assume personalmente l’obbligo di pagare la somma indicata al portatore legittimo.
Nella cambiale tratta, invece, l’autore del titolo (chiamato “traente”) rivolge l’obbligo di pagare ad un altro soggetto (chiamato “trattario”).
Il beneficiario, o prenditore della cambiale, è il soggetto a cui deve essere pagato l’importo di denaro indicato sul titolo. Quindi il portatore è colui che è legittimato a richiedere il pagamento della somma di denaro. Possono essere effettuate delle girate per trasferire a un altro soggetto (il “giratario”), la legittimazione del titolo di credito.
Le caratteristiche della cambiale sono di essere un titolo normalmente all’ordine, completo, astratto e con efficacia di titolo esecutivo.
Si tratta di un titolo all’ordine, cioè intestato a una determinata persona. La cambiale può essere trasferita a un’altra persona tramite una girata.
È un titolo completo in quanto tutte le clausole che ne regolano il funzionamento sono contenute sulla cambiale stessa (che è un documento cartaceo).
Viene definito titolo astratto in quanto sulla cambiale non è indicato il motivo per cui è stata emessa. Questo significa che non viene indicato il motivo per cui deve essere pagato quell’importo di denaro.
È un titolo esecutivo, e questo significa che nel caso in cui l’emittente (per il pagherò) o il trattario (per la cambiale tratta) alla scadenza indicata non paghi la somma di denaro, il creditore può ottenere un atto di precetto per la riscossione immediata del credito, senza bisogno di avere una sentenza di condanna o un decreto ingiuntivo di pagamento. Bisogna quindi stare molto attenti quando si sottoscrive una cambiale in quanto in caso di mancato pagamento, basta essere in possesso della cambiale per rivalersi sul debitore, senza bisogno di una sentenza di condanna.
In inglese la cambiale viene chiamata “promissory note”.
Come funzionano le cambiali
Come funziona il vaglia cambiario
Il pagherò cambiario è il titolo che contiene la promessa di una persona (l’emittente, cioè colui che compila e firma la cambiale) di pagare una determinata somma di denaro direttamente ad un’altra persona (il promissario o prenditore).
Come funziona la cambiale tratta
Come abbiamo detto in precedenza, nel caso di cambiali tratte, esistono tre tipologie di soggetti coinvolti:
- il traente, cioè il soggetto che compila e sottoscrive la cambiale
- il trattario, cioè la persona a cui viene rivolto l’obbligo di pagare
- il beneficiario, cioè colui che incasserà i soldi della cambiale
Quindi nella cambiale tratta una persona (il traente) compila la cambiale ordinando ad un’altra persona (il trattario) di pagare al beneficiario (o prenditore) una determinata somma di denaro. Quindi il traente con la cambiale tratta obbliga il trattario a pagare una certa somma di denaro al portatore del titolo. Il traente fa da garante per il trattario.
Esiste anche un caso particolare, quello della cambiale tratta a due soggetti, in cui cioè il traente e il beneficiario sono la stessa persona. In questo specifico caso il traente obbliga il debitore a pagargli una determinata somma di denaro alla data e nel luogo indicati. Il debitore, cioè il trattario, accetta la cambiale firmandola, obbligandosi quindi al pagamento.
Norme e leggi
In Italia la cambiale è regolata dal Regio Decreto n. 1669 del 5 dicembre 1933 (“Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.292 del 19/12/1933, successivamente modificata dall’articolo 45 della Legge n. 273 del 12 dicembre 2002 (“Misure per favorire l’iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza”), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.293 del 14/12/2002 – supplemento ordinario n. 230.